Diritto privato, commerciale e amministrativo
31 Agosto 2024
Se non c’è un diritto di servitù, vanno rimosse le opere realizzate?
Se il Giudice accerta che non esiste un diritto di servitù, va ordinata la rimozione delle opere realizzate, tranne se il terzo dimostra che il proprietario del suolo non ha alcun interesse al ripristino dei luoghi.
Dal giudicato relativo all’accertamento dell’inesistenza di una servitù consegue anche l’obbligo di ripristino delle opere realizzate per l’esercizio di un diritto non esistente, tranne se il terzo dimostra che il proprietario non abbia interesse alla rimozione delle opere medesime. Questo principio sembra facile da comprendere, ma sottende una ovvia domanda: perché un terzo, al quale non venga riconosciuto il diritto di servitù, può dimostrare che il proprietario non abbia interesse alla rimozione delle opere?
Caso: il Tribunale rigettò la domanda con la quale Pi.En. aveva chiesto di dichiararsi acquistata per usucapione una servitù di condotta fognaria a carico dell'Hotel M e, del pari, la domanda riconvenzionale, con la quale era stata chiesta la condanna dell'attore ad asportare la conduttura in parola. La Corte d'appello rigettò l'impugnazione della Srl Hotel M, la quale propose ricorso per cassazione. La Cassazione civile sez. II, con sentenza del 1.08.2024, n. 21648, ha contestato la decisione della Corte locale per non avere spiegato per quale ragione dal giudicato nascente dal rigetto della domanda del Pi.En., volta alla declaratoria d'acquisto per usucapione della servitù, non abbia fatto seguito il diritto alla rimozione della conduttura, avanzato in via riconvenzionale dall'Hotel M. Per la Suprema Corte di Cassazione, infatti, il c. 2, dell'art. 840...