La sede societaria si trova nel luogo di svolgimento dell’attività
In materia di Ires la sede effettiva di un'impresa si colloca nel luogo ove vengono svolte le attività amministrative e di direzione ed ove vengono adottate le decisioni relative alla vita dell’ente.
Il caso di specie trae origine dall’emissione di un avviso da parte dell’Amministrazione Finanziaria tramite il quale veniva contestato al contribuente di avere collocato fittiziamente la sede della società in Paese estero.
Ricorreva il contribuente deducendo in apposito motivo di ricorso l’infondatezza del fatto contestato da parte dell’Amministrazione Finanziaria in quanto la sede della persona giuridica effettivamente si trovava in Paese estero. I giudici della Commissione tributaria di primo grado accoglievano parzialmente il ricorso riducendo l’ammontare della sanzione applicata al contribuente. Il procedimento faceva ulteriore corso innanzi ai giudici tributari di secondo grado ove veniva richiesto l’integrale annullamento del provvedimento impositivo emesso da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
La questione veniva decisa da parte dei giudici della Corte di giustizia di secondo grado della regione Umbria attraverso la sentenza 9.05.2024 n. 184 qui in commento. La norma applicata nel caso concreto è quella prevista dall’art. 73, c. 3 del Tuir che indica i criteri che debbono essere utilizzati al fine di accertare il luogo ove si trova la sede della società.
L’art. 73, c. 3 del Tuir prevede che: “ai fini delle imposte dirette sono da considerarsi residenti in Italia le società che nel territorio nazionale per la maggior parte del periodo d’ imposta abbiano la sede...