L'accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l'accertamento d'un duplice nesso causale: un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: l'erronea segnalazione alla Centrale Rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito; un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l'accertamento del primo nesso (da valutare con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p.) non implica di per sé la sussistenza del secondo (da valutare con le regole della causalità giuridica, ex art. 1223 C.C.).
La chiusura, da parte d'un istituto bancario, delle linee di credito precedentemente accordate a una società commerciale potrebbe, infatti, causarne la decozione tout court; oppure accelerarne una decozione che comunque era inevitabile; o ancora risultare irrilevante, per esempio nel caso di società floride e sovracapitalizzate. Le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere stata danneggiata, pertanto, costituiscono un fatto materiale rilevante e centrale nell'accertamento del danno in esame, sia in sé, sia in relazione all'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Il danno non patrimoniale, come qualsiasi altro tipo di danno, non può mai ritenersi in re ipsa, con la conseguenza...