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Diritto 01 Dicembre 2021

Segnalazioni di condotte illecite e misure ritorsive

Non è tutelabile il lavoratore che segnala e viene sanzionato per ragioni diverse e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Le disposizioni in materia di tutela dei segnalanti condotte illecite, di cui alla L. 179/2017, riguardano i dipendenti dei settori pubblico e privato che segnalano illeciti o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro. L’autore della segnalazione non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa con effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, successivamente all’avvenuta segnalazione. Vale a dire che il lavoratore non può essere sottoposto a misure discriminatorie o ritorsive per effetto della sua segnalazione. Ciò posto, cosa succede se il lavoratore, successivamente alla segnalazione, dovesse trovarsi in una di tali condizioni? Nel settore privato, il lavoratore può denunciare le misure ritenute discriminatorie o ritorsive direttamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche per il tramite dell’organizzazione sindacale indicata dal medesimo, ed è onere del datore di lavoro dimostrare che i provvedimenti adottati nei confronti del segnalante sono estranei alla segnalazione (art. 2, L. 179/2017, modificativo dell’art. 6 D.Lgs. 231/2001). Nel caso del dipendente pubblico, la comunicazione deve essere inoltrata all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione in cui le misure discriminatorie sono state...

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