L’art. 18 D.Lgs. 192/2024 (c.d. decreto Irpef-Ires) ha modificato la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, recependo il principio di delega previsto dall'art. 9, c. 1, lett. f) L. 111/2023.
Periodo ante-liquidazione - Il reddito relativo al periodo di imposta ante liquidazione (ovvero il periodo che va dall’inizio dell’esercizio all’inizio della liquidazione) deve essere determinato in base a un apposito conto economico da redigere per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione previsto dall'art. 2277 c.c. (art. 182, c. 1, Tuir).Per le imprese commerciali individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, previa sussistenza dei relativi presupposti, il reddito d’impresa è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta e l’ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. Come in passato, per le imprese individuali, la data di inizio della liquidazione continua a essere individuata con quella indicata nella dichiarazione di variazione dati che viene presentata ai fini Iva ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 633/1972.Redditi relativi ai periodi intermedi - Il novellato art. 182, c. 2 del Tuir disciplina il trattamento fiscale dei redditi relativi ai periodi intermedi delle imprese individuali e delle società di persone commerciali. Diversamente da quanto previsto in passato, è stata introdotta la regola della definitività degli stessi. Il comma 3 stabilisce una regola analoga anche per le società di capitali. Infatti, in deroga a quanto sopra, per le liquidazioni di breve durata (ovvero quelle di durata non superiore a 3 esercizi, compreso quello...