Il caso affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza 28.08.2019, n. 21768, fornisce informazioni anche a livello procedurale in merito alla possibilità per il creditore munito di un titolo esecutivo, ottenuto nei confronti di una società di persone, di iscrivere ipoteca sui beni immobili di proprietà dei soci, sul presupposto che, come noto, i soci rispondono personalmente delle obbligazioni sociali. Tuttavia, il creditore procedente, asserendo di avere interesse a ottenere un ulteriore titolo esecutivo nei confronti dei soci, sul presupposto che non è consentito iscrivere ipoteca sui beni dei soci, sulla base di una sentenza pronunciata contro la società, depositava un ricorso per ingiunzione affinché venisse ingiunto anche ai soci il pagamento di quanto dovuto dalla società. Al riguardo, la Corte ha affermato che non esiste un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragion di credito anche se nei confronti del medesimo creditore. In talune pronunce, invero, è stato negato l'interesse del creditore a dotarsi di un secondo titolo esecutivo in base a principi diversi dalla duplicazione dei titoli esecutivi; ed infatti, è stato affermato che, consumata l'azione con la formazione di un titolo esecutivo giudiziale, la medesima azione non poteva essere riproposta per conseguirne un secondo (Cass., sent. 28.03.1974, n. 873); non vi...