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Diritto
14 Giugno 2021
Sentenza di condanna (non sempre) provvisoriamente esecutiva
La sentenza di condanna, a differenza delle sentenze di accertamento o costitutive, è provvisoriamente esecutiva, ma a volte non può essere eseguita fino al passaggio in giudicato.
L'art. 282 c.p.c. prevede che la sentenza di primo grado sia provvisoriamente esecutiva tra le parti. La disciplina non si applica indistintamente a tutte le sentenze di primo grado, non a quelle dichiarative o costitutive, ma solo a quelle avente contenuto di condanna. Quando nella medesima sentenza siano compresenti statuizioni costitutive o dichiarative e una statuizione di condanna, l'immediata esecutività di quest'ultima dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costitutiva.
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha distinto 4 possibili tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre:
rapporto di sinallagmaticità: sussiste quando il capo condannatorio rappresenta un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicché mancando l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili queste (è il caso della condanna al pagamento del prezzo pronunciata a carico del promissario acquirente e contenuta in una sentenza di condanna all'esecuzione specifica dell'obbligo di contrattare ex art. 2932 C.C. - Cass. 22.02.2010, n. 4059);
rapporto di corrispettività: sussiste quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a patire gli aspetti sfavorevoli della decisione, senza goderne dei benefici pur da essa scaturenti (è il caso della...