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Diritto
08 Luglio 2020
Sentenza nulla in difetto di comunicazione d'udienza
Ancorché i soci di una società, destinataria di un accertamento, risultino regolarmente costituiti in giudizio, tale evenienza non sana l'errore correlato all'omessa comunicazione della trattazione rispetto ai soci stessi.
La Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, con l'ordinanza 25.06.2020, n. 12683, ha sancito la nullità dell'intervento di una C.T.R. a causa di un evidente error in procedendo, stante nell'omessa comunicazione dell'udienza di trattazione ai soci coinvolti nelle attività d'accertamento. Nessun rilievo va conferito alla circostanza che i soci stessi fossero regolarmente costituiti in giudizio. La vicenda trae spunto dall'impugnazione di avvisi d'accertamento per utili extra-contabili conseguiti da un ente a ristretta base societaria e considerati come direttamente distribuiti ai 2 soci.
Veniva lamentata dai ricorrenti una palese violazione del diritto di difesa, oltre che del principio del contraddittorio in sede contenziosa, atteso che il giudizio d'appello risultava celebrato in loro incolpevole assenza: nello specifico, gli interessati non avevano ricevuto formale comunicazione dell'udienza di trattazione. I Giudici della Suprema Corte non hanno, quindi, esitato a dichiarare nulla la pronuncia del giudice d'appello, per l'evidente sussistenza di un irrimediabile errore procedurale. Infatti, la comunicazione della data di udienza risponde a una primaria “funzione di garanzia” riguardante tanto il diritto di difesa, quanto il principio del contraddittorio, in modo che l'omessa comunicazione alle parti, nei termini fissati ex lege (almeno 30 giorni prima della data fissata per l'udienza di...