HomepageDirittoSentenza penale e annullamento agli effetti civili
Diritto
12 Luglio 2021
Sentenza penale e annullamento agli effetti civili
Con l'annullamento ai soli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile, ha condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinnanzi al giudice civile.
Ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in caso di annullamento di una sentenza ai soli effetti civili, la Suprema Corte, se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di assoluzione dell'imputato, rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile la norma citata anche nel caso di accoglimento del ricorso per Cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza con cui il giudice di appello, dichiarando il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o amnistia), ha confermato le statuizioni civili senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato.
La ratio della previsione è quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale quando non c'è più nulla da accertare agli effetti penali.
Un recente orientamento ha ritenuto invece di interpretare in maniera restrittiva il disposto dell'art. 622 c.p.p. disponendo il rinvio al giudice penale, anziché civile, quando permane, nonostante l'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento, un interesse penalistico alla vicenda. Ciò per la necessità di applicare le regole proprie del processo penale anche in caso di questioni aventi ormai solo profili civilistici, una volta che l'azione civile fosse esercitata nel processo penale.
Analogamente la Suprema Corte si era pronunciata nel caso di impugnazione dell'imputato avverso sentenza di riforma...