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Diritto 12 Febbraio 2021

Sentenza tributaria: autosufficienza come fattore imprescindibile

Il giudice tributario che richiama “per relationem” altra sentenza, non si può limitare a indicarne i riferimenti, ma deve dare necessariamente atto della sua autonoma valutazione critica nel contesto della causa trattata.

Con l'ordinanza 26.01.2021, n. 1671 la VI Sez. Civ. della Cassazione offre un importante spunto di approfondimento sulla corretta redazione della motivazione di una sentenza, redatta “per relationem” rispetto ad altro “decisum”. Per quanto riguarda il contenuto della sentenza, anche con riferimento al processo tributario, si rammenta infatti come, nello specifico, l'art. 36 D.Lgs. 546/1992 prescriva un puntuale obbligo di motivazione della sentenza, imponendo la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto. Il citato art. 36 riproduce, in concreto, il dispositivo dell'art. 132, c.p.c.; di conseguenza, la questione della motivazione “per relationem” non pone in rilievo problematiche sconosciute, ma induce a ripercorrere tutte quelle problematiche già ampiamente evidenziate dalla dottrina processualistica, soprattutto di matrice civilistica. Per tornare alla casistica in commento si rileva come il Supremo Consesso ribadisca un principio oramai invalso, anche con riferimento al processo tributario, secondo cui si ammette pienamente che la motivazione di una sentenza possa essere redatta richiamando un'altra pronuncia, ancorché non ancora passata in giudicato, purché permanga una propria autosufficienza, nel senso che i contenuti mutuati siano espressi in maniera tale da risultare oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa. Tale vaglio critico risulta...

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