Diritto del lavoro e legislazione sociale 12 Febbraio 2024

Senza disposizione, non è dovuta l’indennità sostitutiva di divisa

Con ordinanza 23.01.2024, n. 2261, la Corte di Cassazione si esprime in materia di divise lavorative e capi di vestiario.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 23.01.2024 n. 2261, chiarisce che non è dovuta dal datore di lavoro l’indennità sostitutiva per la mancata consegna del vestiario lavorativo, in assenza di un’apposita norma a fondamento del diritto. L’indennità, perdipiù, non risulta dovuta nemmeno in presenza di un obbligo di consegna della divisa, gravante sul datore di lavoro, che non sia assolto nell’immediato. La vicenda su cui si esprime l’Ordinanza de qua riguarda un lavoratore (il ricorrente), assunto come agente di polizia municipale, che richiese nei confronti del suo ex datore di lavoro (il controricorrente) il pagamento dell’indennità sostitutiva per la mancata fornitura dei capi di vestiario da utilizzare in servizio, oltreché il risarcimento del danno di immagine e di dignità subito, per aver egli lavorato senza divisa. Il tribunale di merito, in prima battuta, rigettò le domande; rigetto confermato in un secondo momento anche dalla Corte d’Appello di Napoli. In particolare, la Corte d’Appello chiarì, in primis, come l’indennità sostitutiva della divisa non fosse prevista da alcuna disposizione normativa e/o contrattuale, né tantomeno da atti deliberativi del datore di lavoro; chiarendo in aggiunta come il lavoratore non avesse dimostrato il danno patito chiesto in risarcimento. In ultima battuta, rispetto...

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