La Cassazione ha chiarito che, qualora in capo ai terzi acquirenti dei beni sottoposti a sequestro sia stata acclarata la completa estraneità rispetto alla frode fiscale contestata, non si potrà procedere a operare un sequestro diretto alla confisca per equivalente.
L’intervento della Cassazione (Pen. Sez. III, sent. 17.09.2021, n. 34602) risulta dirimente rispetto alla salvaguardia della posizione di terzi che si ritrovino a contrattare con soggetti sottoposti a complesse indagini riguardanti una frode fiscale. In particolare il principio che emerge dal decisum in commento attiene alla circostanza secondo cui la confisca per equivalente e il correlato sequestro ad essa finalizzato, attesa la sua natura sanzionatoria, non può riguardare beni di proprietà di terzi, rispetto ai quali sia stata acclarata la piena estraneità al reato, in quanto acquirenti in buona fede. La misura andrebbe operata soltanto rispetto ai beni dei quali il reo ha la disponibilità (diretta o per interposta persona) e sui quali esercita poteri corrispondenti al diritto di proprietà. Nel caso in esame, la buona fede e l’inesistenza di qualsivoglia collegamento con la frode hanno consentito di escludere ogni forma di responsabilità del terzo acquirente, estraneo alla frode.
Un altro importante chiarimento è recato con riferimento al concetto di disponibilità del bene, inteso alla stregua di un valido presupposto del...