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Diritto 10 Febbraio 2021

Sequestro del profitto del reato di occultamento della contabilità

Secondo la Cassazione, la possibilità è sempre ammessa con il fine di acquisire quanto ottenuto illegalmente (Cass. pen. 22.09.2020, n. 30934).

La Cassazione evidenzia che, per consolidato orientamento, il profitto del reato è identificabile nel vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell'illecito, precisando che, nel caso in cui il profitto consista in una somma di denaro, esso può ricomprendere anche i beni acquistati con tale somma, quando l'impiego del denaro sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, trattandosi in tal caso di una mera trasformazione del profitto che non impedisce di riconoscere la sua diretta derivazione dal fatto di reato. Essendo il profitto costituito da un vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato, può consistere anche in un risparmio di spesa (Cass. pen. 20.12.2013, n. 3635). Nel caso concreto di reato di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000, secondo i giudici di legittimità, occorre considerare che la norma punisce chi, al fine di evadere le imposte, "occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari". Secondo il Collegio, occorre tenere conto che, per consolidato orientamento, quando non si riesce a ricostruire, neppure in parte, il reddito e il volume degli affari, non è possibile individuare, nell'an (se sia effettivamente dovuta) e nel quantum, un'eventuale imposta dovuta, sicché non...

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