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Diritto
11 Novembre 2020
Sequestro per equivalente rivolto a disponibilità pregresse
Il provvedimento è sempre valido purché non sia rivolto a disponibilità pregresse del reo, non collegabili al reato nemmeno con un rapporto di derivazione indiretta.
Per i reati di matrice tributaria, nel momento in cui il profitto del reato sia costituito da denaro non più fisicamente identificabile in maniera diretta rispetto all'utilità economica conseguita, è sempre legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, senza che sia necessaria la dimostrazione del nesso di derivazione dal reato per le disponibilità monetarie di valore corrispondente, che siano comunque riconducibili all'indagato. In pratica, mediante tale forma di confisca definita "per equivalente", non essendo possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, si confiscano utilità patrimoniali di valore corrispondente a tale prezzo o profitto, che appaiano essere nella disponibilità materiale del reo.
Questa tecnica ablativa, inserita per la prima volta nel nostro ordinamento in occasione della riforma del reato di usura, è stata successivamente estesa ai reati in materia di Pubblica Amministrazione e contro gli interessi della Comunità Europea per effetto dell’art. 322-ter, c. 1, ultima parte, c.p. Inoltre, in vista di un consolidamento dei sistemi di contrasto della criminalità finanziaria e dell’evasione fiscale, con la Legge Finanziaria 2008 il legislatore l'ha introdotta anche con riferimento ai reati tributari, ampliando ulteriormente il campo di operatività dell’art. 322-ter c.p.
Tenuto conto...