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Diritto 12 Maggio 2022

Sequestro preventivo in assenza di esigenze anticipatorie

Il sequestro preventivo, disposto per rischio di commissioni di altri illeciti o quando la libera disponibilità di un bene collegato a un reato può aggravare le conseguenze, implica la sottrazione del bene dal suo legittimo proprietario.

Il sequestro preventivo è regolato dall’art. 321 c.p.p. i cui commi 1 e 2-bis così recitano: “Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Nel corso del procedimento penale relativo ai delitti previsti al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca”. Qualora nel corso delle indagini preliminari l’Autorità giudiziaria dovesse riscontrare situazioni d’urgenza, il sequestro preventivo potrà essere disposto direttamente dal P.M. con un apposito decreto, contenente le motivazioni richieste da tale provvedimento. È consentito il sequestro preventivo anche nel corso di operazioni di polizia; in tale circostanza, il verbale di sequestro andrà trasmesso al P.M. nelle successive 48 ore. Il sequestro preventivo perde di efficacia se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro 10 giorni dalla richiesta. Esso riguarda ogni ambito del diritto e rappresenta sempre una misura cautelare adottata per evitare conseguenze peggiori. Tale misura potrà essere adottata anche nel caso di finalità economiche, ossia che beni mobili...

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