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Diritto 16 Novembre 2023

Sequestro preventivo, sempre necessaria una motivazione analitica

La motivazione di un provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 cpc deve essere tale da individuare le ragioni del periculum in mora che sorreggono l’emissione della misura cautelare, pena la sua invalidità (Cass., sent. 26.10.2023, n. 43552).

Il caso trattato nella sentenza n. 43552/2023 trae origine dall’emissione della misura cautelare nel corso di un procedimento diretto alla contestazione dei reati previsti dagli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) del D.Lgs. 10.03.2000, n. 74. Il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip nel corso della fase iniziale del procedimento veniva confermato anche in sede di riesame. Ad avviso dei giudici del Tribunale del riesame, infatti, la presenza in concreto del periculum in mora (pericolo nel ritardo) e il presupposto necessario all’emissione di una misura cautelare sarebbero sicuramente desumibile dalla considerazione delle modalità di realizzazione delle condotte criminose, che avevano trovato nella società destinataria del provvedimento di sequestro lo strumento per la loro agevolazione, tanto da rendersi necessaria l’attenuazione della capacità criminale della persona giuridica privandola dei beni dei quali aveva la disponibilità. Ricorreva pertanto il legale della società alla quale erano stati sequestrati i beni. La tesi difensiva eccepiva la presenza di gravi carenze nella struttura e nella motivazione del provvedimento, data l’assenza di un'esaustiva indicazione circa le condizioni che potevano portare a ritenere configurabile il periculum in...

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