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Lavoro
03 Dicembre 2021
Sgravio contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con approfondimento dell'11.11.2021, ha fornito alcuni chiarimenti necessari per la fruizione della misura ex L. 178/2020.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 28.10.2021, ha comunicato che la Commissione Europea ha autorizzato l'esonero contributivo per favorire l’occupazione di donne svantaggiate previsto dalla legge di Bilancio 2021. Di seguito, l’Inps ha fornito le modalità operative per l’utilizzo del beneficio con il messaggio 5.11.2021, n. 3809.
L’incentivo è stato introdotto dall’art. 1, cc. 16-19 L. 30.12.2020, n. 178 e prevede l’esonero totale dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo annuo di 6.000 euro, che nel biennio 2021-2022 assumano donne svantaggiate o trasformino i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
L’art. 4, cc. 8-11 L. 92/2012 stabilisce le condizioni soggettive delle lavoratrici per godere dell’agevolazione:
età anagrafica di almeno 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi;
qualsiasi età purché prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea;
impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (maggiore del 25%);
qualsiasi età purché prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque...