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Lavoro 12 Ottobre 2018

Sgravio per i contratti di solidarietà per il 2017


Entro il 16.12.2018, le aziende destinatarie delle riduzioni contributive connesse a contratti di solidarietà valevoli sullo stanziamento per il 2017, dovranno provvedere alle operazioni di conguaglio. Lo precisa l'INPS con la circolare 98/2018, con la quale fornisce anche le relative istruzioni. Tenendo conto delle varie norme succedutesi, per il 2017 destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30.11.2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della legge 863/1984 o del D.Lgs. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell'arco dell'anno 2016. In particolare, lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro. Il Ministero del Lavoro ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, per l'importo massimo indicato in ogni richiesta; l'INPS, che deve quantificare l'onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio, può svolgere i relativi controlli solo con riferimento a...

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