Di recente la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità, in capo all'imprenditore, di domandare l'ammissione alla procedura di concordato preventivo successivamente all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. L'esame posto all'attenzione della Corte vedeva quale oggetto della controversia una sentenza della Corte di appello di Ancona che, a sua volta, nel riformare la sentenza emessa dal Tribunale, aveva dichiarato il fallimento della società beta, previa declaratoria d'inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata successivamente all'omologa di un precedente accordo di ristrutturazione ex art. 182 L.F.
Ad avviso del Tribunale, l'intervenuta omologazione della procedura di ristrutturazione del debito, cioè, di una procedura concorsuale volontaria, avrebbe impedito la proposizione di una ulteriore procedura alternativa alla procedura concorsuale e ciò in ragione sia delle disposizioni contenute nell'art. 161 L.F., sia dal fatto che il nuovo piano di composizione della crisi avrebbe comportato una differente percentuale di soddisfazione dei creditori e, inoltre, non sarebbe stato possibile, secondo il Tribunale, modificare il contenuto di un accordo di composizione della crisi d'impresa, ormai omologato, con un altro predisposto successivamente.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 10.04.2019, n....