Se l’Agenzia viene a conoscenza di indici di ricchezza imponibile ignoti originariamente, può emettere un avviso di accertamento integrativo (Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sentenza 6.12.2022, n. 3792).
L’Agenzia delle Entrate di Cosenza aveva emesso, nel 2017, un avviso di accertamento, per Ires, Irap e Iva, a carico di una società, relativo al periodo di imposta 2011. Nell’atto, si rilevava che, nel 2008, la contribuente aveva dichiarato al Fisco una certa plusvalenza, esercitando l'opzione di rateizzare in 5 anni il pagamento del tributo, senza, però, poi portare a tassazione la rata del 2011.
Dopo un primo grado sfavorevole alla contribuente, la stessa proponeva appello alla Corte di giustizia tributaria della Calabria.
Nel proprio ricorso, la società, dopo aver premesso che, per la stessa annualità e per le stesse imposte, aveva già ricevuto nel 2015 un precedente avviso accertamento, argomentava in relazione alla presunta violazione dell’art. 41 D.P.R. 600/1973, secondo cui “fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti, l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte”.
Ne deriva che secondo la società, la facoltà di integrare o modificare un precedente accertamento sarebbe stata subordinata alla sussistenza di elementi...