Diritto privato, commerciale e amministrativo
31 Agosto 2026
Si è genitori perché si è generato il figlio, non per sentenza
L’inosservanza dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione, con mancato riconoscimento e protratto disinteresse, configura illecito civile lesivo dei diritti ex art. 30 Cost. e legittima l’azione risarcitoria ex art. 2059 c.c.
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I civile, 5.08.2026, n. 24449, affronta 3 questioni principali: il mantenimento del figlio, il risarcimento del danno per l’assenza del genitore e il rimborso delle spese sostenute dal genitore che ha provveduto da solo al mantenimento.Il caso riguarda una figlia che aveva ottenuto in giudizio il riconoscimento della paternità naturale. La Cassazione ha ribadito un primo principio fondamentale: l’obbligo dei genitori di mantenere, istruire ed educare il figlio deriva direttamente dalla procreazione e sorge con la nascita, non con la sentenza che accerta la paternità. La pronuncia giudiziale, infatti, si limita ad accertare una situazione già esistente. Anche quando il figlio sia stato inizialmente riconosciuto da un solo genitore, l’altro resta obbligato al mantenimento anche per il periodo precedente alla dichiarazione giudiziale di paternità. Questo obbligo è distinto dalla responsabilità civile per il danno provocato al figlio dall’abbandono o dal disinteresse del genitore. Per ottenere il risarcimento non basta il semplice fatto biologico della procreazione: è necessario che il genitore abbia violato i propri doveri consapevolmente e intenzionalmente, oppure abbia ignorato per propria colpa l’esistenza del rapporto di filiazione.La consapevolezza non richiede, in ogni caso, una prova scientifica o un test del DNA, ma può risultare da elementi seri che rendano probabile la paternità, come la consapevolezza...