Nell’estate 2022, qualche giorno prima delle dimissioni del Presidente del Consiglio, il Governo Draghi varò il D.L. 73/2022 (poi convertito in L. 122/2022) che introduceva un’interessante novità in materia di procedure d’ingresso dei lavoratori stranieri extra-UE. Al fine, infatti, di semplificare e accelerare le pratiche in questione, l’art. 44 del citato decreto attribuiva ai professionisti iscritti ad un albo, nonché alle associazioni datoriali maggiormente rappresentative, il compito di verificare preventivamente la sussistenza di alcuni requisiti legati all’osservanza dei contratti collettivi ed alla capacità economica delle imprese richiedenti.
Al termine di tali accertamenti, i soggetti accreditati rilasciavano (e, beninteso, continuano a rilasciare) apposita asseverazione da allegare alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero, rispetto a cui gli Ispettorati del Lavoro, anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, si riservavano di effettuare semplicemente dei controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dalla legge.
Bene, nell’arco di un paio d’anni l’Amministrazione si vedeva costretta, con D.Lgs. 145/2024, a stravolgere questo registro in virtù di numerose irregolarità, scoperte dagli Ispettorati del Lavoro e dalla Guardia di Finanza, che possono essere sintetizzate in 3 punti:
a) istanze presentate da aziende esistenti solo sulla carta e prive di una reale attività economica;
b) richieste fasulle asseverate da professionisti compiacenti o tramite la falsificazione materiale delle firme e dei timbri di consulenti ignari;
c) mercato nero di nulla-osta venduti a cifre oscillanti tra 5.000 e 15.000 euro ai migranti, molti dei quali, una volta entrati in Italia, scoprivano che il datore di lavoro non esisteva o non voleva assumerli, finendo così in una spirale di irregolarità forzata.
In particolare, l’art. 3 del predetto decreto legislativo stabiliva, in relazione alle domande inerenti a cittadini provenienti da zone ad alto rischio (Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Marocco), il rilascio del nulla osta al lavoro soltanto previa verifica da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla presenza dei presupposti di cui all’art. 24-bis D.Lgs. 286/1998.
Accanto a tale norma venivano adottate altre misure restrittive, tipo: a) la sospensione dei procedimenti per i quali era già stato rilasciato il visto d’ingresso dai suddetti Paesi a rischio, fino a conferma espressa dello Sportello Unico per l’Immigrazione; b) l’obbligo di conferma entro 7 giorni, da parte del datore di lavoro, dell’interesse ad assumere dopo il rilascio del visto, per evitare di ridurre il nulla-osta ad un mero “lasciapassare”, ottenuto il quale il lavoratore potrebbe venir abbandonato nella sopra descritta situazione di irregolarità.
Naturalmente il recente Decreto Flussi 2026 (che copre il triennio fino al 2028) ha ulteriormente ristretto le maglie dei controlli nei confronti del datore di lavoro imponendogli, ad esempio, l’obbligo di firmare digitalmente, entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore, il contratto di soggiorno per poi restituirlo telematicamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione tramite il Portale ALI. E proprio quest’ultimo costituisce la più importante novità in materia, essendo divenuto il “cuore tecnologico” dei controlli sulle pratiche di immigrazione. Da semplice raccoglitore di moduli, infatti, le sue funzioni sono state notevolmente potenziate fino a comunicare in tempo reale con le banche dati di altre amministrazioni, come l’Agenzia Entrate per la verifica dei redditi dichiarati o l’Inps riguardo alla regolarità contributiva e al numero dei dipendenti in forza.
Grazie a ciò, il Portale ALI è in grado di effettuare controlli preventivi ed automatici già nella fase di precompilazione ed invio, mentre in passato tali controlli erano manuali ed avvenivano mesi dopo l’invio (spesso quando il danno era già fatto).
