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Lavoro
30 Ottobre 2023
Sicurezza sul lavoro, sanzioni e inflazione
Con il D.M. 20.09.2023, n. 111 il Ministero del Lavoro ha provveduto, dal 1.07.2023, alla rivalutazione delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, nella misura del 15,9%.
Con la pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro nella Gazzetta Ufficiale 16.10.2023, n. 242 del D.M. 20.09.2023, n. 111 si conclude l’iter previsto per la rivalutazione dell’importo delle sanzioni previste nel TUSL in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
L’art. 306, c. 4-bis D.Lgs. 81/2008 prevede infatti che: “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni 5 anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore”.
La rivalutazione delle ammende e sanzioni avviene ogni 5 anni con Decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro. L’automatismo di ricalcolo si basa sull’aumento degli indici Istat al consumo, garantendo una periodica revisione delle sanzioni in linea con l’andamento economico. Un primo aumento, pari al 9,6%, si è avuto nel 2013, mentre per il 2019 l’aumento è stato pari a 1,9%.
Il meccanismo di rivalutazione delle sanzioni previsto dal citato art. 306 vale, naturalmente, solo per le pene pecuniarie e non può mai...