Possibilità di invocare la prova sia quando è richiesta per dimostrare l’illiceità del contratto dissimulato, sia quando ricorre una delle condizioni prescritte dall’art. 2744 c.c. (principio di prova per iscritto, perdita del documento).
Ai sensi dell’art. 1414 c.c., il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. La simulazione può essere provata con testimoni, ex art. 1417 c.c., se la domanda è proposta dai creditori e dai terzi, mentre le parti non possono avvalersi della prova testimoniale salvo il caso che vogliano far valere l’illeceità del contratto dissimulato.
La Suprema Corte con ordinanza 22.07.2022, n. 22978, chiamata a decidere sulla prova della simulazione di un contratto definitivo di vendita di un’azienda commerciale con posto fisso su una strada, stipulato ad un prezzo inferiore rispetto a quanto risultante dal preliminare, ha ritenuto che la prova della simulazione del prezzo potesse essere fornita dalle parti anche tramite testimoni, purchè in presenza di una prova per iscritto in relazione al prezzo, in quanto per le cessioni di piccoli esercizi commerciali non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, non essendo prescritta l’obbligatoria iscrizione presso il Registro delle Imprese, ai sensi del combinato disposto degli art. 2083, 2195, 2202, 2256 c.c.
La prova per testimoni è infatti ammissibile tra le parti non solo se la domanda è diretta a far valere l’illiceità...