HomepageDirittoSindacato di inerenza nella detrazione Iva del leasing
Diritto
25 Novembre 2020
Sindacato di inerenza nella detrazione Iva del leasing
L’imposta computata sul canone di leasing di un fabbricato non può essere detratta qualora il bene in questione sia destinato a esigenze operative estranee rispetto all’esercizio dell’attività d’impresa.
La Cassazione, V Sezione civile, con la sentenza 4.11.2020, n. 24535, interviene su un argomento di estrema rilevanza: i profili del sindacato di detrazione Iva rispetto a operazioni (costi) considerati non inerenti rispetto all’oggetto e alle finalità dell’attività d’impresa concretamente svolta. Nella vicenda, viene negato a una Srl avente ad oggetto l’esercizio di attività ortofrutticola la detrazione dell’imposta pagata per il leasing di un fabbricato che la medesima impresa aveva poi di fatto locato a un terzo. Rispetto all'operazione locatizia, il necessitato criterio di inerenza della spesa sostenuta non sussiste nemmeno sotto un profilo potenziale o prospettico.
Il diniego alla detrazione opposto e contestato dall’Amministrazione finanziaria, che ha trovato definitiva conferma anche nel giudizio di legittimità, si fonda sulla constatazione che gli oneri per il leasing e la correlata Iva non potessero essere considerati effettivamente inerenti rispetto all’oggetto sociale, mutato solo successivamente ai fatti in causa. Le conclusioni esposte non possono che trovare piena condivisione tenuto conto delle disposizioni della c.d. “sesta direttiva” (Direttiva n. 77/388/CEE 17.05.1977), oggetto di ampie e compiute interpretazioni anche nella giurisprudenza eurounitaria (CEDU), cui sovente si è ispirata anche la stessa Cassazione.
Il principio che emerge da tali interventi consente...