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Revisione e controllo 28 Aprile 2026

Sindaci e bancarotta: i segnali d’allarme fondano il dolo

La Cassazione ha confermato che la reiterazione dei prelievi, la loro rilevanza economica e la conoscenza gestionale del sindaco sono indici sufficienti a provare in via indiziaria il dolo eventuale nel concorso omissivo in bancarotta fraudolenta.

Con la sentenza 3.04.2026, n. 12612 la Cassazione penale è tornata a precisare i confini della responsabilità penale del sindaco per concorso omissivo nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, rigettando il ricorso del presidente del collegio sindacale di una Srl poi fallita. La pronuncia merita attenzione perché sistematizza i criteri di accertamento del dolo in capo all’organo di controllo, confermando (e al tempo stesso affinando) il percorso interpretativo inaugurato dalla Cassazione n. 44107/2018.
Nel caso analizzato il Presidente del collegio sindacale non aveva chiesto chiarimenti all’amministratore unico e socio a fronte di prelievi dai conti sociali per circa 496.000 euro nell’esercizio 2007 e di un incremento dei debiti da 1,4 a 5,4 milioni di euro nel medesimo anno. La difesa ha articolato 2 motivi di ricorso.

Il primo, di natura processuale, ha evidenziato il disallineamento temporale esistente tra le condotte distrattive contestate all’amministratore (dal 2008 al 2010) e quelle oggetto dell’addebito al sindaco (anno 2007). La Corte lo ha dichiarato inammissibile, chiarendo che ciò che rileva è l’effettività dei prelievi nell’anno indicato nel capo di imputazione contestato, non la diversa scansione temporale dell’imputazione formulata nei confronti dell’autore materiale della distrazione.

Il secondo motivo (ben più rilevante sul piano sistematico) ha investito la prova del dolo. Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale lo aveva desunto dal mero inadempimento del dovere di vigilanza, con un ragionamento presuntivo inidoneo a dimostrare l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie. La Cassazione ha respinto questa censura, ribadendo la netta distinzione esistente tra un comportamento “colposo” e “doloso”.
La negligenza, anche grave, integra soltanto responsabilità civile, mentre per quella penale occorre la prova che l’inerzia sia stata consapevole e volontaria. Questa prova, tuttavia, può essere raggiunta anche solo in via indiziaria, sulla base della durata temporale delle condotte distrattive, la loro reiterazione, l’entità degli importi sottratti e il grado di conoscenza della gestione sociale da parte del sindaco. Quando questi elementi si combinano, i singoli atti di distrazione costituiscono segnali d’allarme che il titolare della posizione di garanzia non può ragionevolmente ignorare; in caso contrario, la sua inerzia trascende la dimensione colposa per atteggiarsi come dolo eventuale.
La Corte ha altresì ribadito l’assenza dell’obbligo di dover dimostrare la sussistenza di un accordo collusivo con l’amministratore, poiché l’omissione può essere animata dal dolo in tutte le sue graduazioni. Si tratta di un passaggio determinante perché conferma il fatto che, per poter configurare la sussistenza di una responsabilità nel comportamento tenuto, il sindaco non deve avere partecipato alla distrazione, ma è sufficiente che, dopo avere percepito i relativi segnali, abbia consapevolmente scelto di non attivarsi.

La pronuncia impone una riflessione sulle cautele da adottare nell’esercizio dell’attività di controllo. Seguendo l’orientamento espresso, il sindaco prudente dovrebbe esercitare in modo costante e documentato i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis c.c., richiedere tempestivamente chiarimenti scritti all’organo amministrativo, convocare l’assemblea (ex art. 2406 c.c.) e, nei casi più gravi, presentare denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. Viceversa, le sole dimissioni dalla carica non sono sufficienti a escludere la responsabilità se non sono precedute dall’effettivo esercizio dei poteri di reazione e da un’adeguata documentazione delle attività svolte.
In definitiva, la Cassazione ha consolidato la propria interpretazione e confermato la necessità del sindaco che percepisce anomalie nella gestione di non restare inerte e di non trincerarsi dietro l'assenza di un accordo con l'amministratore.