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Revisione e controllo 26 Febbraio 2026

Sindaci e società cooperative, cosa fare

Un capitolo a parte, nella panoramica degli adempimenti finali del collegio sindacale, riveste quello del controllo di alcune particolari questioni che riguardano le società cooperative a mutualità prevalente.

Per le società cooperative a mutualità prevalente, oltre ai normali e usuali controlli prescritti per tutte le tipologie societarie, occorre che la vigilanza, da esplicitare poi in sede di relazione al bilancio, riguardi alcuni peculiari aspetti. Tutto è ben riassunto anche nel documento sulla relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative emanato annualmente dal Cndcec. In tale documento è stato ricordato infatti che spetta al collegio sindacale vigilare sulla natura mutualistica della società e, quindi, dovrà essere messo in evidenza se la società ha rispettato il criterio di prevalenza della sua operatività nei confronti dei soci (controllo quantitativo) e anche quello della sostanziale parità di trattamento tra soci o particolari categorie di soci, nello svolgimento dell’attività sociale e di quali siano stati in concreto i benefici per i soci stessi dall’avere aderito alle iniziative della società cooperativa vigilata (controllo qualitativo).

Un’altra caratteristica peculiare rilevante riguarda la modalità di ammissione dei soci secondo il principio della c.d. “porta aperta” e del rispetto dei vincoli operativi di carattere statutario al proposito; abbinata a tale verifica e constatazione, deve essere citato anche il controllo sul recesso/esclusione dei soci e sul destino delle somme per le quote e/o le azioni originariamente versate e degli eventuali finanziamenti presenti, anche e in funzione della presenza di eventuali regolamenti interni approvati dall'assemblea.
Ai sindaci spetta anche la verifica dell’andamento delle ispezioni previste dal D.Lgs. 220/2002 da parte degli enti preposti e che di tali esiti sia stata data trasparente, tempestiva e completa informativa ai soci ex art. 15 L. 59/1992.
Un’altra tematica delicata riguarda la verifica della gestione dei c.d. “prestiti sociali” e cioè dei finanziamenti che i soci hanno erogato alla cooperativa che devono rientrare nei limiti imposti dalla legge e dagli eventuali regolamenti approvati a tal fine dall’assemblea dei soci.
Esistono poi adempimenti ulteriori che caratterizzano alcuni tipi di società cooperative quali, ad esempio le cooperative sociali e/o le cooperative di lavoro.

Uno degli aspetti più delicati riguarda invece la vigilanza inerente all’erogazione dei ristorni che deve riguardare anche e soprattutto il fatto che tramite l’utilizzo dei ristorni non si intacchi l’integrità del capitale sociale e non si proceda a erogare somme eccedentarie l’utile prodotto dagli affari svolti nei confronti dei soci. Solitamente la determinazione dei ristorni viene rimessa a un regolamento interno che ne prevede le dinamiche conformi alle norme in vigore. Se non obbligatori statutariamente, l’entità e l’eventuale erogazione dei ristorni deve formare oggetto di formulazione di proposta dal consiglio di amministrazione in carica, mentre in caso di obbligo statutario la proposta riguarderà solo il quantum e non il se.
Sulla questione ristorni vale la pena anche segnalare la presa di posizione dell’OIC in sede di revisione ad hoc del principio contabile 28 che ha profondamente innovato l’impostazione contabile. I paragrafi 23 A e 23 B chiariscono la modalità di imputazione contabile nel seguente modo: i ristorni sono iscritti tra i debiti quando, nel rispetto dei criteri previsti dall’atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento, sussiste un’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio in capo alla società alla ripartizione dei ristorni. La contropartita del debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura. Se alla data di chiusura dell’esercizio non sussiste un’obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci ai sensi del paragrafo precedente, i ristorni sono contabilizzati secondo le modalità previste per la distribuzione dell’utile nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci, sorge l’obbligo in capo alla società alla ripartizione dei ristorni.
Tale impostazione lascia qualche dubbio su quando e a seguito di quale iter si possa considerare l’erogazione del ristorno quale obbligazione già formalizzata alla chiusura dell’esercizio, salvo che tale questione risulti sic et simpliciter da statuto o regolamento attuativo.