L’indipendenza è il requisito essenziale che consente ai sindaci di svolgere la funzione di vigilanza secondo principi di obiettività e di integrità.
Una volta nominato dall’assemblea dei soci, il sindaco deve porre in essere una serie di valutazioni per verificare l’eventuale sussistenza di rapporti e relazioni di tipo economico e finanziario intrattenuti con altri soggetti che pregiudichino o possano apparire idonee a pregiudicare la necessaria obiettività e integrità.
A tal proposito l’art. 8 D.Lgs. 47/2026 ha abrogato il c. 1 dell’art. 2399 c.c. e introdotto l’art. 2396-septies, che disciplina le cause di ineleggibilità e decadenza dell’organo di controllo, indipendentemente dal modello di governance adottato dalla società.
Il nuovo art. 2396-septies c.c. ha aggiornato la disciplina delle cause di ineleggibilità e decadenza, con l'ampliamento del raggio delle relazioni che possono compromettere l’indipendenza del sindaco. In merito alle condizioni personali che impediscono al sindaco di accettare l’incarico resta invariata la parte riguardante le condizioni personali, a parte un allineamento all’evoluzione del diritto di famiglia e dei modelli sociali in quanto la norma include ora tra i soggetti rilevanti non solo il coniuge, ma anche la parte dell’unione civile e i conviventi di fatto; in questa maniera viene garantita non solo un'indipendenza formale ma anche sostanziale in modo da prevenire eventuali conflitti di interessi legati agli stabili legami affettivi; tali situazioni riguarderanno non solo i rapporti tra amministratori della società e l’organo di controllo ma anche quelli fra i componenti gli organi di controllo e gli amministratori delle società da queste controllate, delle società che le controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
La parte maggiormente impattante del nuovo articolo riguarda, invece, i rapporti patrimoniali e professionali con la società o con il gruppo.
In merito ai rapporti professionali, nella lettera c) del c. 1 del novellato art. 2396-septies si fa espresso riferimento al c.d. “sindacato di gruppo”, che viene ora consentito non costituendo più causa di ineleggibilità e decadenza l’assunzione della carica di membro dell’organo di controllo in altre società del gruppo, come veniva comunque già previsto dalle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate. In tale maniera viene superata una sorta di incertezza interpretativa che in passato aveva generato numerosi dubbi e problematiche.
Ma il nodo più delicato, riguarda i rapporti patrimoniali, la c.d. indipendenza finanziaria, in relazione alle ipotesi di coesistenza dell’incarico di sindaco con altri servizi resi a favore della società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo. In tali circostanze il nominato sindaco dovrà identificare e valutare gli specifici fattori di rischio derivanti da rapporti patrimoniali, diretti e indiretti, con la società o con altre società del gruppo, intrattenuti a qualsiasi titolo anche tramite l’appartenenza a uno stesso studio associato o a una stessa società fra professionisti, dalla concentrazione degli incarichi sul medesimo gruppo e dalla continuità temporale delle prestazioni professionali.
Da ultimo, giova sempre ricordare, che il requisito dell’indipendenza del sindaco non deve esistere solo nel momento di accettazione della carica ma deve durare per l’intera durata dell’incarico.
