Revisione e controllo 26 Febbraio 2024

Sindaci responsabili per omessa vigilanza e aggravamento del dissesto

Per evitare il concorso con gli amministratori in bancarotta, i sindaci devono agire con la diligenza che norme e prassi professionale prevedono. Lo ha confermato la Corte di Cassazione penale, con la sentenza 10.01.2024, n. 1162.

Nel caso esaminato, in presenza di sintomi evidenti della crisi e del suo progressivo aggravamento, il collegio sindacale di una società (Srl) segnalava agli amministratori la necessità di intervenire e di ricapitalizzare la società stessa, senza tuttavia adottare ulteriori iniziative. In questo contesto, la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità penale del collegio sindacale per il concorso nel reato di bancarotta semplice. Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha ribadito principi di carattere generale di estrema importanza che devono essere sempre seguiti dal collegio sindacale nell’ambito della propria attività di controllo: (in linea generale) il controllo sindacale, in quanto posto a tutela degli interessi dei soci e di quello (preminente) dei creditori, pur non potendo investire in forma diretta le scelte imprenditoriali, non si esaurisce in una mera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma si sostanzia nell'oggettivo riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione, e si estende al contenuto della gestione sociale e alla verifica della conformità delle scelte degli amministratori ai canoni d'una buona amministrazione; qualora nell'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza dovessero emergere condotte illecite degli amministratori, il sindaco ha il dovere di intervenire per impedirne la...

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