- in occasione della redazione del testamento, poiché il notaio, non solo può fornire tutte le informazioni necessarie ad evitare l’invalidità del testamento, ma è il soggetto legittimato a ricevere il testamento pubblico e può, comunque, portare a conoscenza delle varie opportunità offerte dalla legge, per regolare la successione ereditaria;
- a seguito del decesso, poiché il notaio provvede alla pubblicazione dei testamenti olografi, lasciati dal defunto, alla registrazione del testamento pubblico e, in ogni caso, può informare dettagliatamente sull’operatività concreta delle regole ereditarie applicabili al caso specifico.
Nell’ambito del diritto successorio, si inseriscono i seguenti diversi istituti della trasmissione, sostituzione, rappresentazione e accrescimento.
Quanto alla trasmissione, il Legislatore, se da un lato riconosce al delato (vale a dire il chiamato), innanzitutto, il diritto di accettare l’eredità, dall’altro, all’art. 479 c.c. ne disciplina la sorte in caso di morte dello stesso delato prima dell’accettazione, prevedendo che il diritto si trasmette ai suoi eredi; questi ultimi, quindi, risultano “preferiti” rispetto a eventuali ulteriori chiamati dell’originario de cuius. Spetta al notaio verificare quale dei citati meccanismi troverà applicazione in relazione ad una determinata successione.
Il de cuius può prevedere nel suo testamento l’eventualità che l’erede o il legatario da lui istituiti non possano (perché, ad esempio, deceduti prima del de cuius), oppure non vogliano (ad esempio, per rinuncia) accettare l’eredità o conseguire il legato. In tali casi, il testatore può indicare altri soggetti (c.d. “chiamati ulteriori”) che subentrano ai “primi chiamati” nel diritto di accettare l’eredità o di conseguire il legato: questa operazione prende il nome di “sostituzione ordinaria”.
Ad esempio, il testatore Giovanni può scrivere nel suo testamento: “Lascio tutto il mio patrimonio a Luigi, ma se egli non può o non vuole accettare l’eredità, gli sostituisco Ugo”. In tal caso, all’apertura della successione, si ha che Luigi (ammesso che sia ancora in vita) è il “primo chiamato”; se egli accetta l’eredità, Ugo non consegue nulla, ma se rinuncia (oppure, addirittura se Luigi è premorto rispetto a Giovanni), l’istituzione ereditaria si sposta su Ugo, che è il “chiamato ulteriore”.
A questo punto è Ugo che ha l’opportunità di accettare o meno l’eredità; qualora anche Ugo rinunci all’eredità (e il de cuius non abbia previsto una sostituzione anche per questo caso), per individuare il successore si deve necessariamente ricorrere al meccanismo della rappresentazione, oppure, in ulteriore subordine, a quello dell’accrescimento. Qualora nemmeno con questi criteri si riesca a individuare un possibile successore, la chiamata ereditaria si sposta in capo a coloro ai quali l’eredità sarebbe devoluta secondo le regole della successione legittima, ossia si procede come se la successione non fosse stata regolata da un testamento.
A questo punto, un successore viene necessariamente trovato, in quanto l’eredità viene dapprima offerta ai parenti del defunto (in ordine di grado e fino al sesto grado, con la regola che l’accettazione del parente più prossimo esclude il parente più remoto); successivamente, se nessuno di costoro accetta l’eredità, il patrimonio dimesso dal defunto viene acquisito automaticamente dallo Stato.
Qualora il “primo chiamato” all’eredità non possa o non voglia accettare l’eredità e non vi sia un testamento nel quale il de cuius ha disposto una “sostituzione”, il “chiamato ulteriore” può essere individuato mediante le regole della c.d. rappresentazione, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- il “primo chiamato”, ossia quello che non può o non vuole accettare l’eredità, deve essere un soggetto che ha discendenti legittimi o naturali;
- il “primo chiamato” deve essere figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto, oppure fratello o sorella del defunto stesso.
Se nella ricerca di un “chiamato ulteriore” non operano né il meccanismo della sostituzione, né quello della rappresentazione, l’ultimo criterio per l’individuazione del chiamato all’eredità che il Codice Civile prevede, prima di disporre l’applicazione delle regole della successione intestata o legittima, è quello dell’accrescimento. Quest’ultimo è quel fenomeno giuridico che produce l’effetto di espandere la quota degli altri contitolari, qualora venga meno la titolarità di qualcuno di essi; pertanto, l’accrescimento si può avere sia nella quota ereditaria, sia nel legato. I presupposti per l’accrescimento sono:
- istituzione di più eredi nello stesso testamento;
- istituzione di più eredi nell’universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali (se, peraltro, più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l’accrescimento ha luogo, soltanto a favore degli istituiti nella quota medesima);
- mancanza di volontà del testatore, esplicitamente o implicitamente, contraria all’operatività dell’accrescimento.
