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Lavoro 10 Luglio 2020

Smart working e buoni pasto

È compito della contrattazione collettiva sancire il diritto o meno a beneficiarne.

L'impetuosa e improvvisa ondata di smart working che ha colpito il lavoro dipendente in questi mesi, ha trascinato con sé un dubbio amletico: “Il lavoratore agile che non svolge le sue mansioni in ufficio ma dalla propria abitazione, ha diritto o no al buono pasto?”. Posto che la decretazione d'urgenza emanata a seguito del Covid-19 nulla prevede a riguardo, per dare una risposta a tale quesito è necessario confrontare la normativa dei 2 diversi istituti. La L. 81/2017 attribuisce al contratto di smart working un'estrema flessibilità, dal momento che non contiene alcun vincolo riguardo all'orario o al luogo di svolgimento della prestazione. Il potere di controllo e direzione datoriale, tipico del lavoro dipendente tradizionale, viene esercitato attraverso un coordinamento telematico e informatico che consente al lavoratore di svolgere la propria prestazione da un luogo remoto con pc e Internet. Le parti, tuttavia, sono tenute a sottoscrivere accordi relativi alla modalità di lavoro agile, che hanno la funzione di disciplinare l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali e di individuare, al tempo stesso, i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare il diritto alla disconnessione del lavoratore. L'art. 1 D.M. 7.06.2017, n. 122, invece, definisce l'erogazione dei buoni pasto come un'attività...

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