RICERCA ARTICOLI
Lavoro 13 Luglio 2021

Smart working e collocamento obbligatorio

Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti con la risposta a interpello 9.06.2021, n. 3.

La risposta all'interpello 9.06.2021, n. 3 ha per oggetto l'ipotetica esclusione dei dipendenti in smart working dalla base di computo dell'organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi della L. 68/1999. La risposta del Ministero del Lavoro è stata negativa. La norma - Come è noto, infatti, la L. 68/1999 stabilisce che “agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato” (art. 4, c. 1 L. 68/1999, come modificato dall'art. 4 c. 27, lett. a) L. 92/2012). La medesima disposizione individua, altresì, espressamente le categorie di lavoratori non computabili ai fini del calcolo della quota di riserva, facendo salve peraltro le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Le motivazioni - Ciò posto, l'art. 23, D.Lgs. 80/2015 sancisce l'esclusione dei “lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti”. Al di là delle possibili analogie e differenze tra i 2 istituti, non può omettersi che la L. 81/2017 in tema di smart working non contiene una disposizione analoga a quella contenuta nel citato art. 23 in tema di telelavoro e che escluda espressamente i lavoratori agili dall'organico...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.