La fase della normativa emergenziale “semplificata” sullo smart working, introdotta con lo scoppio della pandemia di Covid-19 è ormai terminata, infatti, l’ultima agevolazione da essa prevista, a favore di lavoratori fragili o per lavoratori con figli under 14, che consisteva nella possibilità di accedere allo smart working senza la necessità di stipulare un accordo tra le parti, è cessata il 31.03.2024.
Dal 1.04.2024, la normativa ordinaria sullo smart working, prevista dalla L. 81/2017, torna in vigore per tutti e, nello specifico, per poter accedere al lavoro agile sarà necessario stipulare un accordo individuale tra lavoratore e azienda.
In particolare, i requisiti dell’accordo individuale dovranno essere conformi ai contenuti dell’eventuale contrattazione collettiva di riferimento e rispettare la disciplina di legge (L. 81/2017), nonché essere coerente con le linee guida definite dal più recente Protocollo nazionale sul lavoro agile, avendo cura di indicare i seguenti elementi:
durata, ovvero se a termine o a tempo indeterminato;
modalità di alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto;
aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio...