Lo smart working nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato ex L. 81/2017 (artt. 18-23) si caratterizza per la possibilità di svolgere la prestazione professionale parte all'interno e parte all'esterno dei locali aziendali, senza vincoli temporali e logistici. Nasce dall'esigenza di ridurre gli spostamenti per conciliare vita privata e professionale secondo logiche di flessibilità ed efficienza e la prestazione si può svolgere tendenzialmente in ogni luogo, alternando periodi di lavoro a pause di distacco in un arco di tempo definito.
Incentivato durante l'emergenza per limitare contenere il contagio, ha richiesto l'introduzione di una doppia deroga rispetto alla forma originale: da un lato una procedura d'accesso semplificata, che consente l'applicazione ad ogni rapporto di lavoro subordinato senza la necessità di accordo individuale preventivo tra le parti; dall'altro l'obbligo di informativa sui rischi generali e specifici, assolto in via telematica anche ricorrendo alla documentazione elaborata dall'Inail. È inoltre consentito l'uso di strumenti tecnologici non forniti direttamente dal datore di lavoro, che nella disciplina ordinaria è responsabile del corretto funzionamento dei dispositivi assegnati.
In assenza di una revisione contrattuale o normativa che renda strutturale l'attuale disciplina, è previsto in prospettiva il ripristino delle condizioni preesistenti.
Indirizzato con priorità a lavoratori fragili, immunodepressi, disabili gravi o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona nel medesimo stato, lo smart working si estende fino alla cessazione dello stato di emergenza anche a dipendenti del settore privato genitori di almeno un figlio minore di 14 anni in quarantena scolastica obbligatoria, tenuto conto della compatibilità con la prestazione e di alcune limitazioni; regole ad hoc operano nel settore del pubblico impiego.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la tutela del lavoratore, pur con posizione dai contorni più “sfumati”, vista la difficoltà di esercitare un adeguato controllo sulle attività in esterno. Le esigenze di distanziamento e permanenza al domicilio hanno in questa fase assimilato lo smart working al telelavoro (art. 3, c. 10 D.Lgs. 81/2008), con postazione fissa e ritmi predefiniti e una presenza fisica in azienda diventata rarefatta o occasionale. Senza modifiche legislative si tratta tuttavia di un'interpretazione estensiva poco plausibile, disponendo il regime già di una propria disciplina, anche se non perfettamente codificata rispetto ai temi salute e sicurezza.
Rimane la responsabilità di mettere a disposizione strumenti tecnologici conformi al Titolo VII per videoterminali e al Titolo III se le attrezzature sono fornite dal datore di lavoro, come il dovere di informare sulle disposizioni da osservare in particolare in esterno.
Violazioni possono essere contestate nel caso in cui i luoghi di esecuzione della prestazione non siano predeterminati: questi luoghi, come i locali aziendali, devono essere accessibili a datore di lavoro o a suoi incaricati, RSPP, medico competente, RLS/RLST e autorità di vigilanza e soggetti a preventiva valutazione dei rischi (presenza subordinata a preavviso e se coincidente con il domicilio del lavoratore al suo consenso).
Nonostante deroghe temporanee, pericoli occulti o non immediatamente percepibili vanno comunque individuati e gestiti senza attendere il verificarsi di un infortunio, anche se sarebbe opportuno nel post emergenza ridisegnare tale forma di lavoro sul piano della prevenzione.
