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Società e contratti 07 Ottobre 2026

Soci di società estinte: 2 responsabilità, 2 regimi di prova

Le responsabilità dei soci (ex art. 2495 c.c. ed ex art. 36 D.P.R. 602/1973) restano distinte e l’interesse del Fisco contro i soci non si esaurisce nel bilancio di liquidazione: lo ha evidenziato la Cassazione con l’ordinanza n. 22415/2026.

Con l’ordinanza 30.06.2026 n. 22415 la Cassazione è tornata ad esprimersi sulla responsabilità fiscale degli ex soci di una società cancellata dal Registro delle Imprese, applicando i principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3625/2025. Il caso analizzato ha riguardato accertamenti Ires, Iva e Irap per il 2011, notificati ai soci di una S.r.l. cancellata nel 2013 per operazioni ritenute inesistenti. I giudici di merito avevano annullato gli avvisi, ritenendo che la responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. operasse soltanto nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio di liquidazione, prova che l’Amministrazione non aveva fornito. La Cassazione ha cassato questa impostazione, ribadendo che l’estinzione della società genera un fenomeno successorio: i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci che rivestivano tale qualità al momento della cancellazione, i quali subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale dell’ente (Cassazione SS.UU. nn. 6070-6072/2013; Cassazione n. 24135/2025). Sul merito, l’ordinanza ha richiamato la distinzione tracciata dalle Sezioni Unite n. 3625/2025 tra 2 regimi che la sentenza di appello aveva, di fatto, sovrapposto. Da un lato la responsabilità successoria ex art. 2495, c. 3, c.c.: i soci rispondono dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio di liquidazione, oppure illimitatamente se tali erano, pendente societate, per i debiti della società; resta valida la...

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