RICERCA ARTICOLI
Accertamento, riscossione e contenzioso 24 Ottobre 2026

Società a ristretta base e presunzione di distribuzione utili occulti

È legittimo ricorrere alla presunzione semplice di distribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, anche quando il maggior reddito imponibile derivi dal disconoscimento di costi ritenuti fittizi (C.G.T. Reggio Calabria, sent. 3.08.2026, n. 4570).

La controversia trattata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria ha riguardato l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato alla società, quale sostituto d’imposta, l’omessa effettuazione e versamento di ritenute per 412.597 euro, calcolate applicando l’aliquota del 26% a un maggior reddito extracontabile di 1.586.911 euro.
L’accertamento traeva origine dal disconoscimento di costi connessi ad attività ritenute inesistenti o prive dei requisiti necessari per beneficiare del credito d’imposta per ricerca e sviluppo. I ricorrenti deducevano: la violazione dell’art. 41-bis D.P.R. 600/1973 e dei principi in materia di presunzioni; l’inesistenza di un effettivo utile extracontabile, in quanto l’Ufficio avrebbe dovuto sterilizzare anche i ricavi correlati ai costi disconosciuti ex art. 8, c. 2, D.L. 16/2012; l’estraneità della socia di minoranza alla gestione; la violazione del divieto di doppia imposizione di cui all’art. 163 del Tuir; l’illegittimità derivata dell’avviso rispetto all’accertamento Ires e Iva emesso nei confronti della società; la violazione del principio di neutralità dell’Iva e l’illegittimità delle sanzioni.

 

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. In primo luogo, ha ritenuto legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa. La società, composta da soli 2 soci coniugi, presenta infatti una particolare intensità del rapporto partecipativo e un reciproco controllo idoneo a rendere plausibile la conoscenza e la distribuzione degli utili non contabilizzati. La presunzione opera anche quando il maggior reddito deriva dal disconoscimento di costi ritenuti fittizi. Il socio, per superarla, deve fornire una prova positiva della mancata percezione degli utili, dimostrando che siano stati accantonati, reinvestiti o destinati a finalità incompatibili con la distribuzione. La mera estraneità alla gestione non è sufficiente, salvo provare l’assoluta estraneità alla vita societaria e l’impossibilità concreta di esercitare i poteri informativi e di controllo previsti dall’art. 2476, c. 2 c.c.
La posizione della socia minoritaria è stata ritenuta irrilevante, poiché l’accertamento non riguardava un maggior reddito Irpef personale, ma l’omesso obbligo della società di operare la ritenuta quale sostituto d’imposta, nella misura del 26% sugli utili corrisposti, indipendentemente dalla posizione soggettiva del singolo socio.
È stata esclusa anche la doppia imposizione ex art. 163 del Tuir: gli utili extracontabili non erano mai stati dichiarati dalla società e, pertanto, non si verifica una duplicazione del prelievo sul medesimo presupposto. Ne consegue la corretta applicazione dell’aliquota del 26%.
La Corte ha escluso l’applicazione automatica dell’art. 8, c. 2 D.L. 16/2012: il contribuente avrebbe dovuto provare lo specifico rapporto di diretta afferenza tra i costi fittizi disconosciuti e i ricavi dichiarati. Non esiste, infatti, un automatismo compensativo tra costi e ricavi inesistenti (Cass., nn. 6202/2023 e 19945/2023).
È stata negata anche la detrazione dell’Iva relativa a operazioni oggettivamente inesistenti. In base all’art. 21, c. 7 D.P.R. 633/1972, l’emittente resta obbligato al versamento dell’Iva indicata in fattura, mentre il destinatario non può detrarla; tale disciplina non viola il principio di neutralità, applicabile alle operazioni effettivamente realizzate.
Infine, le sanzioni sono state ritenute legittime, non essendo stata provata una buona fede qualificata né obiettive condizioni di incertezza normativa.