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Società e contratti 11 Febbraio 2026

Società benefit: caratteristiche e impatto in ambito lavoristico

Nel panorama italiano prendono sempre più piede le “società benefit”, di cui nel prosieguo se ne valutano le caratteristiche e l’impatto in ambito lavoristico.

Con la L. 28.12.2015, n. 208, sono state introdotte le c.d. “società benefit”, ossia società che, nell'esercizio della loro attività economica, ampliano i propri orizzonti oltre il tradizionale scopo di lucro, perseguendo una o più finalità di beneficio comune, nell’ottica dello sviluppo sostenibile. All’atto pratico, sono società, queste, che operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di tutti i soggetti ed entità con cui vengono a contatto: ad esempio, le persone, le comunità locali, i territori, l'ambiente, ma anche i beni culturali e sociali, gli enti e le associazioni, ma con tutti gli stakeholders in linea più generale.
Nel dettaglio, una società è considerata “benefit” allorquando siano presenti 3 elementi inderogabili:
- il doppio scopo societario, in luogo dell’esclusiva (e ordinaria) finalità di profitto, ovvero che sia presente una (o più) finalità di beneficio comune, la quale sia indicata all’interno del proprio statuto;
- una governance responsabile, che nei fatti si traduce nella presenza di uno o più amministratori specificamente responsabili dell'impatto sociale dell'azienda, i quali implementano procedure nell’ottica di garantire il bilanciamento degli interessi dei diversi portatori di interesse, assicurando peraltro la trasparenza in tutte le decisioni che attengono il beneficio comune mirato;
- una ciclica misurazione e comunicazione dell'impatto della società, mediante la redazione annuale di un report obbligatorio che valuti l’impatto sociale, secondo standard di valutazione riconosciuti a livello internazionale (report che deve essere pubblicato e messo a disposizione di tutti gli aventi interesse).
In definitiva, le società benefit devono ponderare ogni decisione aziendale, affinché sia presa bilanciando gli obiettivi economici con quelli di impatto sociale e ambientale, tenuto conto che, a valle, gli stakeholders detengono la possibilità di verificarne la coerente gestione.

Si noti come, al di là degli aspetti etico-sociali (comunque fondamentali), la società benefit sia foriera di una serie di benefici significativi, illustrati di seguito:
- vantaggi competitivi, in termini di attrazione dei talenti (sia in entrata, ovvero evitandone la fuoriuscita), ma anche in termini di fidelizzazione dei clienti, oppure di accesso ai nuovi mercati (in particolar modo, quelli incentrati sulla sostenibilità);
- vantaggi reputazionali, atteso che l’essere ufficialmente una società di questo tipo, ne attesta, come una vera e propria certificazione, la responsabilità sociale d'impresa, aspetto questo centrale laddove, ad esempio, si vogliano avere contatti con gli investitori ESG (Environmental, Social, Governance);
- un’intrinseca versatilità, correlata al fatto che, in linea generale, si tratta di realtà al passo con le innovazioni degli ultimi tempi (si pensi, ad esempio, per quanto concerne il settore agricolo e alimentare, alla biodinamica oppure alla produzione di filiere alimentari corte e sostenibili).

A livello procedurale, per essere o trasformarsi in società benefit è necessario, innanzitutto, riflettere attentamente sui propri obiettivi, orientandoli anche verso il beneficio comune; dopodiché si rende necessario mettere mano al proprio statuto societario, inserendo nell'oggetto sociale le specifiche finalità sociali mirate, definendo la coerente modalità di governance, oltreché indicando gli standard utilizzati per il controllo dell’attività. A tal fine, si richiede la redazione dell'atto notarile di modifica dello statuto e l'iscrizione al Registro delle Imprese con la specifica dicitura "Società Benefit".

Da ultimo, per quanto attiene l’ambito lavoristico, tra i vari aspetti preme notare come l’attuazione di una società benefit, tendenzialmente, possa ridurre parte delle responsabilità di tutti gli amministratori presenti nel contesto societario, in quanto si rende necessario, ab origine, ex lege, individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità comuni. In aggiunta, non si può che evidenziare la possibilità di reperire, nell’alveo della contrattazione collettiva, ulteriori opportunità, ad esempio in termini di contratto di prossimità, espressamente (e coerentemente) finalizzato a obiettivi sociali.