Qualora ci si trovi al cospetto di una società estinta, l'atto impositivo emanato nei confronti dell’ente non più “in essere” può essere notificato nei confronti di uno dei soci. Tale procedura viene ritenuta valida e legalmente efficace, del pari di quanto avviene ai sensi dell’art. 65, c. 4 D.P.R. 600/1973, con riferimento alla dipartita del contribuente-debitore, secondo cui "la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi". Tale assunto emerge dall'ordinanza della Cassazione Civile, Sez. VI, 20.09.2019, n. 23534. In particolare, i giudici chiariscono che tale evenienza è strettamente correlata - in termini di effetti - al fenomeno successorio che ha luogo per le posizioni debitorie gravanti sulla società, attuando altresì lo scopo della cennata disciplina, diretta a rendere edotto almeno uno dei soci (che si ritiene succedano alla società stessa) in ordine alla pretesa originariamente azionata nei confronti della società.
A nulla varrebbe pertanto che il socio destinatario della notifica obiettasse la cancellazione della società (di cui aveva fatto parte) dal Registro delle imprese, avvenuta in un momento antecedente rispetto alla formazione e notifica dell’atto impositivo a essa originariamente...