Con l’art. 4, c. 11 D.L. 200/2025 (in G.U. 31.12.2025, n. 302) il legislatore ha disposto un’ulteriore proroga, fino al 30.09.2026, delle disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee delle società di capitali mediante mezzi di telecomunicazione. Si tratta dell’ennesima estensione di un'opzione introdotta durante la pandemia, che ha consentito di derogare temporaneamente alle regole codicistiche ordinarie, favorendo la partecipazione da remoto dei soci, avvalendosi così di strumenti digitali. Recentemente, il Consiglio Notarile di Milano ha emanato la Massima n. 216/2025, mediante la quale ha fornito il proprio contributo interpretativo, chiarendo taluni casi, anche in relazione alla veste giuridica della società (S.p.A. e S.r.l.).
Ruolo dello statuto - Nelle società per azioni l’intervento da remoto è consentito solo se previsto espressamente dallo statuto, come stabilisce l’art. 2370, c. 4, c.c. In assenza di tale clausola, la partecipazione a distanza non è ammessa, fatta eccezione per il periodo sopra indicato (fino al 30.09.2026 salvo proroghe).
Nelle società a responsabilità limitata, invece, il Codice Civile non contiene una previsione analoga. Pertanto, secondo l’interpretazione notarile, l’intervento a distanza è ammissibile anche senza una clausola statutaria, purché lo statuto non lo vieti espressamente.
Interpretazioni/chiarimenti della Massima - Il primo aspetto considerato dalla Massima concerne le condizioni alle quali è legittimo l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Si ribadisce quanto espressamente risultante dall’art. 2370, c. 4 c.c., in forza del quale, per le S.p.A., cessato il citato regime emergenziale e di prorogatio legis, la legittimità dell’intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione è subordinata a una clausola statutaria che lo preveda espressamente. Viene altresì precisato che la disposizione deve intendersi riferita all’intervento in senso stretto, ossia la partecipazione dei soci al fine di discutere e votare le materie poste all’ordine del giorno. Ciò non dovrebbe precludere, anche in mancanza di apposita clausola statutaria, che altri soggetti che assistono all’assemblea, quali gli amministratori e i sindaci, possano farlo mediante mezzi di telecomunicazione, proprio per la diversa natura della loro partecipazione, che non si sostanzia nell’esercizio del diritto di intervento e di voto dei soci.
La Massima prosegue, ricordando, tanto per le S.p.A. quanto per le S.r.l., che l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione per l’intervento dei soci, salvo specifiche diverse regole dettate dallo statuto, è soggetto alle disposizioni stabilite di volta in volta dall’avviso di convocazione, che può indicare limiti, condizioni e modalità di intervento dei soci con mezzi diversi dalla partecipazione fisica nel luogo indicato nell’avviso stesso.
Il limite all’utilizzo di mezzi di telecomunicazione per l’intervento in assemblea, eventualmente derivante dall’assenza dell’apposita clausola statutaria nelle S.p.A., viene meno allorché si tratti di assemblea totalitaria, quando cioè sia rappresentato l’intero capitale sociale e partecipi all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (art. 2366, c. 4 c.c.). In tale situazione, a prescindere dal fatto che dei mezzi di telecomunicazione si avvalgano tutti i soci e tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo, piuttosto che solo una parte di essi, ciò che rileva è la circostanza che tutti i partecipanti acconsentono, per il solo fatto di partecipare all’assemblea, a che tutti o alcuni dei partecipanti non siano fisicamente presenti in un medesimo luogo fisico, bensì siano collegati con i predetti mezzi di telecomunicazione.
La Massima chiarisce inoltre il tema del luogo di svolgimento dell’assemblea. In caso di convocazione con indicazione di un luogo fisico, è sufficiente che in tale luogo sia presente il soggetto verbalizzante (segretario o notaio). Tutti gli altri partecipanti possono collegarsi a distanza, dando vita a un modello assembleare ibrido ormai pienamente legittimato nella prassi.
Infine, un’ulteriore apertura riguarda le assemblee interamente a distanza (video-call), ritenendo pienamente legittima sia la clausola statutaria che prevede l’assenza di un luogo fisico, sia la convocazione con indicazione di una forma interamente telematica.
