L’art. 30, D.P.R. 633/1972 disciplina le procedure volte (i) alla computazione dell’eccedenza quale detrazione da inserire nella dichiarazione per l’anno successivo (c. 2), nonché, (ii) relative all’ottenimento del rimborso delle somme versate in eccedenza dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi (c. 3). Di recente, la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità di richiedere e ricevere il rimborso del credito IVA da parte di un ex socio, in seguito all’avvenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese.
Il caso aveva ad oggetto la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale aveva negato il diritto dell’ex socio di chiedere e riscuotere il rimborso del credito IVA, verificandosi da un lato, per effetto dell’estinzione della società, un fenomeno di tipo successorio nei suoi confronti, e dall’altro, dovendosi considerare irrilevante e meramente formale l’omesso inserimento del credito IVA nel bilancio finale di liquidazione. Invero, la Commissione Tributaria aveva escluso la legitimatio ad causam dell’ex socio, sia sotto il profilo dell’effettiva titolarità del rapporto sottostante, per non aver il ricorrente provato la cessione di questo credito, sia sotto il profilo della carenza della titolarità del potere di promuovere, o subire, un giudizio in ordine al...