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Diritto 17 Dicembre 2019

Società di comodo e attestazione dell’operatività dell’azienda

In un'ottica difensiva, il contribuente deve essere in grado di fornir prova contraria, scaturente in genere da condizioni di mercato avverse.

L’art. 30 L. 724/1994 indica i parametri per le società di comodo, una normativa stringente che può giungere a impattare su vari aspetti della vita societaria. Si tenga in considerazione, infatti, che i soggetti accertati come non operativi o di comodo sono intesi alla stregua di entità costituite esclusivamente per finalità elusive e conducono a ritenere in via presuntiva che la società presa in considerazione non svolga in realtà alcuna attività d’impresa, ma sia unicamente un contenitore di beni e attività diretto al godimento di benefici fiscali e alla tutela del patrimonio dei soci. A tal proposito, il legislatore ha stabilito due importanti effetti antielusione: - l’evenienza secondo cui, qualora il reddito effettivo sia inferiore al reddito minimo calcolato, sarà quest’ultimo a essere considerato imponibile ai fini della tassazione diretta, ossia imputato ai soci per trasparenza; - l’applicazione di una maggiorazione IRES a tutto il reddito imponibile, quindi anche sulla parte di reddito effettivo eventualmente superiore al reddito minimo. È su tale argomento che interviene la Cassazione Civile che, con la sentenza 4.12.2019, n. 31626, ha avuto modo di rimarcare la natura e il contestuale vigore di presunzione relativa delle disposizioni contenute nel citato art. 30, i cui criteri risultano basati sulla correlazione tra il valore di alcune attività patrimoniali...

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