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IVA 15 Settembre 2026

Società di comodo e Iva, le regole Ue prevalgono sui limiti interni

La limitazione al diritto di detrazione fondata sulla sola soglia dei ricavi è incompatibile con la direttiva Iva: il Mod. Iva 2026 recepisce i principi della Corte di giustizia, però manca ancora una norma di coordinamento per i crediti pregressi.

L’Assonime (circ. n. 8/2026) nell’analisi del Mod. Iva 2026 ne ha sottolineato il recepimento dei principi sul regime delle società non operative (società di comodo) dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 7.03.2024, causa C-341/22, con cui è stata dichiarata incompatibile con le nozioni di soggettività passiva e attività economica, di cui all’art. 9 della direttiva 2006/112/CE e con il diritto alla detrazione di cui all’art. 167 della medesima direttiva, la limitazione al diritto di detrazione prevista all’art. 30, L. n. 724/1994, che, come noto, è fondata esclusivamente sull’entità dei ricavi o dei proventi, in assenza di elementi oggettivi di frode o abuso. La Cassazione (sentenza 17.03.2025, n. 7137) ha quindi confermato che la condizione di non operatività del soggetto non può ostruire il diritto Ue di detrazione e di rimborso dell’Iva. Il principio di detrazione, se si riverbera nel diritto di riporto a nuovo o di rimborso del credito Iva, non può essere sovrastato dall'inoperatività del soggetto (Corte di giustizia Ce, sentenza 29.02.1996, C-110/94 “Inzo”: salve situazioni fraudolente o abusive, la qualità di soggetto passivo Iva non può essere revocata con effetto retroattivo, qualora in considerazione dei risultati delle indagini di mercato svolte preliminarmente non si decida di passare alla fase operativa e di mettere in liquidazione la società, di modo che l’attività economica prevista non viene a generare...

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