Accertamento, riscossione e contenzioso 01 Marzo 2024

Società di comodo non può essere accertata con controllo automatizzato

La Corte di Cassazione esclude la legittimità degli accertamenti automatizzati per la verifica dei test di operatività delle società di comodo. L’impiego reddituale di tale disciplina deve necessariamente transitare per le ordinarie istruttorie di accertamento.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 21.02.2024, n. 4675, ha condivisibilmente ritenuto, richiamando una sua costante giurisprudenza, che "in materia di società di comodo, l'Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, ammissibile se esclusivamente fondata su un controllo meramente cartolare della dichiarazione, sulla base del test di operatività, atteso che i parametri di cui all'art. 30 L. 724/1994 non rappresentano il reddito effettivamente percepito, ma dati presuntivi, il cui mancato raggiungimento costituisce, salva la prova contraria, un elemento solo sintomatico della natura non operativa della società" (Cass. 12.12.2016, n. 25472; Cass. 29.12.2020, n. 29734; Cass. 28.04.2021, n. 11153; Cass. 29.12.2021, n. 41840; Cass. 16.02.2022, n. 5016). La Corte di Cassazione ha anche rappresentato come tale orientamento trovi conforto nella medesima prassi operativa della stessa Amministrazione, atteso che in vari giudizi l'Agenzia delle Entrate aveva posto in rilievo che con la Direttiva 12.02.2013, n. 8 aveva sollecitato l'abbandono delle controversie instaurate avverso cartelle di pagamento emesse dagli uffici a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni per recuperare le imposte dovute sul reddito minimo delle società non operative, affermando che "la contestazione relativa all'omesso adeguamento al reddito minimo deve trovare la sua naturale...

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