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Diritto 20 Novembre 2020

Società di comodo? Prova obiettiva per ricavi minimi presunti

L'oggettiva impossibilità di produrre il “reddito minimo presunto” deve essere necessariamente correlata a cause oggettive e non meramente eventuali, rientranti negli ordinari fattori del rischio d'impresa.

In materia di normativa per le società di comodo, il solo fatto che un'attività economica non abbia conseguito un buon risultato in termini di profitti, in quanto collocata in un determinato luogo e in un peculiare contesto economico, non rappresenta un fatto "obiettivo" idoneo ad attestare la concreta "impossibilità" di conseguimento dei ricavi minimi presunti. Con specifica attinenza a un'attività turistico-alberghiera, l'attestata stagionalità e le difficoltà del luogo, che in alcuni casi sono dipendenti dalla variabilità delle condizioni meteorologiche, integrano tutti fattori di carattere intrinseco rispetto alla tipologia di attività e del tutto normali, essendo annoverabili in quell'alea che connota il “normale” rischio di impresa del settore in oggetto. La Suprema Corte (ordinanza 5.11.2020, n. 24738) è intervenuta sul tema, riformando in toto la decisione del Giudice di secondo grado (CTR) che, accogliendo il ricorso del contribuente, aveva evidentemente valutato in maniera erronea le circostanze in fatto e diritto, ritenendo che la contribuente avesse fornito elementi di prova idonei a dimostrare che per cause oggettive l'attività imprenditoriale si era rivelata non di successo alla luce dell'oggettiva impossibilità di produrre il reddito minimo presunto. Gli elementi proposti dalla difesa del contribuente facevano leva...

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