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Imposte dirette 05 Settembre 2026

Società di persone: assegnazione e costo fiscale della partecipazione

Guida operativa in vista della scadenza del 30.09.2026: i 2 passaggi per calcolare l’imposta sostitutiva ed evitare errori sul valore della quota.

La proroga dell’assegnazione agevolata di beni ai soci, con perfezionamento entro il 30.09.2026 e versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva (60%) alla stessa data, saldo del 40% entro il 30.11.2026, riguarda non solo le società di capitali ma anche le società di persone (S.n.c., S.a.s. e società di fatto con oggetto commerciale), e per queste ultime pone un problema tecnico specifico che merita un’attenzione operativa immediata, ovvero la corretta determinazione degli effetti sul costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di ciascun socio.

Il meccanismo di base è quello collaudato nelle precedenti edizioni: la società assume come valore di riferimento il valore normale del bene o, per gli immobili, il valore catastale con i moltiplicatori dell’art. 52, c. 4 del D.P.R. 131/1986, calcola la plusvalenza per differenza rispetto al costo fiscale del bene e versa l’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società non operative in almeno 2 dei 3 periodi precedenti), oltre all’eventuale 13% sulle riserve in sospensione d’imposta utilizzate. Per le società di persone cambia la ricaduta sul socio, da gestire con la logica dell’art. 68, c. 6, e dell’art. 20-bis del TUIR usata per movimentare il costo della partecipazione in regime di trasparenza. Il tema è stato affrontato per la prima volta dalla circ. dell’Agenzia delle Entrate 1.06.2016 n. 26/E e poi precisato dalla circ. 16.09.2016 n. 37/E (par. 3.3).

La prassi ha indicato un percorso in 2 passaggi da applicare in sequenza, senza invertirne l’ordine. Prima occorre incrementare il costo fiscale della partecipazione per l’importo della plusvalenza assoggettata a imposta sostitutiva (perché quel valore, pur non transitando nel reddito imputato per trasparenza, resta, comunque, già tassato e non può restare privo di riconoscimento fiscale in capo al socio). Soltanto dopo si riduce il costo della partecipazione per un importo pari al valore del bene assegnato, trattato come un utile percepito. L’effetto combinato produce una riduzione netta del costo della partecipazione esattamente pari al valore fiscale che il bene aveva in società prima dell’assegnazione.
Un errore frequente è saltare il 1° incremento e operare la sola riduzione per il valore normale del bene: ciò comporta un abbattimento eccessivo del costo fiscale della partecipazione, con il rischio di anticipare una plusvalenza tassabile alla successiva cessione della quota, oppure, se il costo residuo scende sotto zero, di generare un’eccedenza reddituale immediata tassabile secondo le regole previste per le distribuzioni eccedenti il costo della partecipazione.
Un 2° profilo riguarda le società di persone che in passato hanno rivalutato beni d’impresa formando una riserva in sospensione d’imposta: se quella riserva aveva già incrementato il costo della partecipazione dei soci al momento della rivalutazione, l’utilizzo della stessa per finanziare l’assegnazione agevolata, con il pagamento dell’ulteriore 13% per l’affrancamento, non deve comportare un secondo incremento per lo stesso importo: occorre ricostruire con precisione la storia di ciascuna riserva, verificando bilanci e dichiarazioni degli esercizi in cui la rivalutazione è stata operata.

Sul piano operativo, prima di deliberare l’assegnazione entro il 30.09.2026, è indispensabile predisporre per ciascun socio un prospetto che ricostruisca lo storico del costo fiscale della partecipazione (redditi imputati per trasparenza, perdite attribuite, distribuzioni e rivalutazioni pregresse), individuare le riserve da utilizzare e simulare i 2 movimenti di costo per verificare l’assenza di eccedenze negative. Vista la scadenza ravvicinata del 30.09.2026, questa verifica andrebbe completata con congruo anticipo rispetto alla delibera, per lasciare margine a rettifiche contabili e calcolare con esattezza l’imposta sostitutiva dovuta nelle 2 rate.