Società e contratti 27 Gennaio 2025

Società di persone e duplicazione dei titoli esecutivi

Il creditore che ottiene una sentenza di condanna nei confronti di una società di persone può agire direttamente in via esecutiva nei confronti di un socio illimitatamente responsabile o deve munirsi di ulteriore titolo nei suoi confronti?

Non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi. La possibilità per il creditore di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo, infatti, in 3 limiti derivanti da altri ed espliciti principi:- principio di consumazione dell’azione e divieto del bis in idem, che impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento del credito già dedotto in giudizio;- principio dell’interesse, che non consente l’introduzione di giudizi dei quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;- principio del divieto dell’abuso del diritto e del processo (ex art. 1175 e 1375 c.c.).Non potrà pertanto domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza o un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titolo e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l’azione e la sua domanda sarà impedita dalla litispendenza o dal giudicato; non potrà altresì chiedere un decreto ingiuntivo chi abbia già un titolo che gli consenta l’iscrizione ipotecaria giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe.Né potrà chiederlo chi sia mosso solo da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori.Nel caso di sentenza emessa nei confronti di una società in nome collettivo e non anche nei confronti dei singoli soci però, sarebbe legittimo il ricorso a un decreto ingiuntivo per ottenere un titolo da far valere nei confronti...

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