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Amministrazione e bilancio 18 Luglio 2026

Società di persone estinta e prosecuzione del socio forfetario

Il socio superstite che prosegue individualmente l’attività esercitata da una società di persone può accedere al regime forfetario, purché la società sia cessata e siano rispettati tutti i requisiti previsti.

La mancata ricostituzione della pluralità dei soci può condurre allo scioglimento di una società di persone e alla successiva prosecuzione dell’attività, da parte del socio superstite, sotto forma di impresa individuale. In questa situazione si pone il problema dell’accesso al regime forfetario, soprattutto quando l’attività, i beni aziendali, la clientela e l’organizzazione economica restano sostanzialmente invariati. La continuità economica, tuttavia, non coincide necessariamente con la continuità soggettiva e non impedisce, di per sé, l’applicazione del regime agevolato.Ai sensi dell’art. 2272, n. 4 c.c., la società di persone si scioglie quando viene meno la pluralità dei soci e questa non viene ricostituita entro 6 mesi. Per le società in accomandita semplice deve essere considerata anche la disciplina dell’art. 2323 c.c., relativa alla mancata ricostituzione delle categorie dei soci accomandanti e accomandatari. Il venir meno della compagine pluripersonale non determina, però, una trasformazione della società in impresa individuale. La società deve essere sciolta e liquidata; il patrimonio residuo, compresa l’azienda, può essere assegnato al socio superstite, che prosegue successivamente l’attività in proprio. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale operazione realizza un rapporto di successione tra soggetti distinti e non una trasformazione in senso tecnico. La società si estingue, mentre l’impresa individuale costituisce...

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