Revisione e controllo 09 Luglio 2025

Società di revisione e responsabilità verso i terzi

I terzi, che abbiano fatto affidamento sulla certificazione dei bilanci della società, poi rivelatesi infedeli, possono agire contro la società di revisione per il risarcimento dei danni subiti con l’insolvenza che ha causato l’inadempimento dei contratti stipulati con la società stessa?

Secondo quanto disciplinato dall’art. 14 D.Lgs. 39/2010, il revisore contabile è obbligato a verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e deve esprimere un giudizio relativo al bilancio indicando se questo sia conforme alle norme di redazione e se rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale.La società di revisione era inizialmente disciplinata dal D.Lgs. 58/1998 che, in materia di responsabilità, prevedeva la responsabilità, in solido con gli amministratori, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, richiamando l’applicazione di quanto disposto dall’art. 2407 c.c.L’art. 2407 c.c., a sua volta, estendeva nei confronti dei sindaci, le azioni di responsabilità (ex artt. 2392, 2394 e 2395 c.c.) esercitabili contro gli amministratori.In particolare, con il richiamo all’art. 2395 c.c., era consentito ai terzi di agire nei confronti degli amministratori (e quindi per i richiami sopra citati anche contro i sindaci e i revisori contabili), per il risarcimento dei danni, direttamente subiti da atti dolosi o colposi degli amministratori.La giurisprudenza ha costantemente valorizzato la presenza dell’avverbio “direttamente” per affermare il principio per cui l’azione individuale esige che il comportamento doloso o colposo posto in essere...

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