RICERCA ARTICOLI
Diritto privato, commerciale e amministrativo 16 Ottobre 2026

Società di servizi e incompatibilità. Decide la quota di utili

Nelle società di persone, l’incompatibilità del commercialista va verificata sulla quota di partecipazione agli utili, non su quella di capitale, se le 2 misure divergono: lo chiarisce il Cndcec con il Pronto Ordini n. 51/2026.

Con il Pronto Ordini n. 51, pubblicato il 12.10.2026, il Cndcec è tornato a esprimersi sul tema dell’incompatibilità tra l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e l’attività svolta per il tramite di una società di servizi costituita in forma di società di persone, fornendo un chiarimento che incide direttamente sulle modalità di calcolo della soglia rilevante.Come noto, l’art. 4, c. 1, lett. c) D.Lgs. 139/2005 sancisce l’incompatibilità della professione con l’esercizio, anche non prevalente né abituale, dell’attività di impresa di produzione di beni o servizi, mentre il c. 2 della stessa disposizione esclude l’incompatibilità quando la società eserciti un’attività strumentale o ausiliaria rispetto a quella professionale.Poiché la norma non indica i criteri per valutare in concreto tale carattere strumentale, il Cndcec vi ha provveduto con le “Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità”, da ultimo aggiornate nel dicembre 2025: quando la società di servizi opera anche verso clienti terzi, occorre verificare che la quota di fatturato a essa riferibile e imputabile al singolo iscritto non superi il 20% del suo fatturato professionale complessivo, soglia che ha sostituito il precedente limite del 50% e che va controllata sulla media dell’ultimo triennio.La successiva Informativa n. 70/2026 ha poi precisato che il fatturato professionale di riferimento è dato dalla somma del fatturato...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.