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Diritto 02 Settembre 2022

Società estinta e invalidità della procura conferita al difensore

Inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'ex legale rappresentante di una società estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese: la procura conferita al difensore è giuridicamente inesistente. E le spese processuali sono poste a carico dei difensori in solido.

Nell’ordinanza 8.07.2022, n. 21713 della VI Sez. Civ. della Cassazione si rimarca un discutibile principio di diritto che attiene alla cancellazione della società prima della proposizione di un ricorso per cassazione e agli effetti sull'eventuale inammissibilità del ricorso o dell’impugnazione per difetto di procura. Nello specifico, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un ente (un consorzio) perché proposto da difensori risultanti evidentemente sprovvisti di valida procura speciale, atteso che, a seguito della riforma del diritto societario, la cancellazione di un ente dal Registro delle imprese comporterebbe l’estinzione della società. Nel contempo venivano anche condannati in solido i difensori per il pagamento delle spese di giudizio, in quanto ritenuti perfettamente al corrente dell'intervenuta (recte: pregressa) estinzione dell’ente consortile ricorrente. In linea di diritto, la declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata in ragione della ritenuta inefficacia, al momento della presentazione del ricorso, della procura rilasciata ai difensori dal legale rappresentante in data precedente alla formale estinzione della società concretamente cessata. Al di la dell’esposizione dei cennati principi di diritto, ciò che desta preoccupazione, almeno per i diretti interessati (i difensori tributari) è la condanna alle spese dl giudizio, comminata agli avvocati...

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